Ultima modifica: 12 Dicembre 2012
Home > News > Nuova vita all’accessibilità nel decreto Crescita
Ultima modifica: 12 Dicembre 2012

Nuova vita all’accessibilità nel decreto Crescita

Non è l’accessibilità che torna di moda. Sono i diritti della persona che oggi hanno vinto. Oggi è stata una buona giornata per chi crede in una società e in una scuola inclusiva e senza barriere.

Leggi l‘articolo di Roberto Scano che spiega come tra i beneficiari del decreto ci siano i cittadini tutti, i loro diritti e la loro “normale pretesa” di avere il diritto di partecipare alla società digitale.

Approvato  il 12/12/2012 il decreto Crescita 2.0, convertito quindi in legge. Molte sono le novità ma mi soffermo sulle tematiche relative all’accessibilità, con un estratto dal documento del centro studi della Camera dei Deputati.
(Roberto Scano, Accessibilità: cosa cambia con la legge Crescita 2.0, Blog della sezione italiana di IWA)

Mi sembra che ora cambino tante cose e nel verso auspicato.

Tra queste, mi piace citare i passi:

  • sui documenti: “la lettera c) introduce il criterio di accessibilità dei documenti indipendentemente dalla condizione di disabilità personale”;
  • sull’albo pretorio “Il comma 5-bis, introdotto al Senato, novella l’articolo 124 del TUEL, in modo da preveder che tutte le deliberazioni degli enti locali sono rese pubbliche mediante pubblicazione nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge“;
  • sui libri digitali “Il comma 1 introduce la “versione digitale” del libro di testo, che va a sostituire la “versione on line scaricabile da internet”. A seguito di una modifica apportata dal Senato con emendamento da noi proposto, la versione digitale deve risponde ai requisiti di cui alla L. n. 4 del 2004, in materia di accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Al riguardo si segnala, come già evidenziato in precedente nota, che le disposizioni della legge 4/2004 si applicano già, in base all’art. 5 della stessa, anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole“;
  • sulla valutazione dei dirigenti. “Infine, il comma 9 stabilisce che le attività volte a garantire la pubblicazione, l’accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrano tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti pubblici. Prevede, inoltre, una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell’ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi“.

Ora, naturalmente, occorre passare dalla norma alla prassi e dalla prassi al modo di concepire, nella pa, la comunicazione digitale, che potenzialmente è per tutti oppure non è.
Senza barricarci in una norma o in un codice, ma cerando il senso vero della parola accessibilità. Un senso che sa di inclusione, di insieme, di “con” le persone con disabilità.

Nota: le parti in corsivo sono tratte direttamente dall’articolo citato di Roberto Scano.




Link vai su